L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine esercita le attribuzioni previste dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 233/46:
“Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse”.
NORME DI RIFERIMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
In generale
ATTIVITA' DELL'ORDINE:
MANUALE REDATTO DALLA FOFI, RECANTE OBBLIGHI, PROCEDURE, ADEMPIMENTI E COMPETENZE ORDINE
(www.fofi.it/ordineri/doc/documento463632.pdf)