l'Ordine
Obblighi degli iscritti all'Ordine

 

 

L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE OBBLIGA L’ISCRITTO:

 

1.  Iscrizione all’ENPAF

2.   Aggiornamento professionale

 

1. ISCRIZIONE ALL’ENPAF

L'iscrizione all’Albo Professionale comporta l’iscrizione d’ufficio all’ENPAF (ai sensi dell’art. 21 del DLCPS 13.9.1946 n. 233 e dell’art. 3 dello Statuto dell’ENPAF approvato con DPR 6.2.1976 n. 175), ente previdenziale, per maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo obbligatorio per tutti gli iscritti e per l’intera annualità, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui è avvenuta l’iscrizione o la cancellazione.

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal sito www.enpaf.it, al quale si rimanda per eventuali aggiornamenti.

L’importo annuo per il 2013 è di € 4.375,00. Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 33% (euro 2.931,00), del 50% (euro 2.209,00) e dell’85% (euro 692,00), maturando così una pensione proporzionata all'importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie:

  • lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (riduzione dell’85% o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale) e per i quali sono già versati altri contributi previdenziali obbligatori;
  • disoccupato involontario con iscrizione al Centro per l’Impiego (riduzione massimo per 5 anni);
  • non esercitante la professione di farmacista (riduzione al massimo del 50%);
  • pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (riduzione dell’85% o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale).

Non hanno diritto alla riduzione del contributo Enpaf:

    • i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private,
    • i collaboratori di impresa familiare,
    • in genere tutti gli associati agli utili della farmacia,
    • chi svolge attività professionale per la quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).
    • Nel caso in cui un iscritto che in precedenza apparteneva ad una categoria che gli consentiva di fruire di un beneficio contributivo, perda tale condizione in quanto è entrato a far parte di una categoria che non ha diritto al beneficio, deve darne comunicazione all’Ente entro l’anno solare in cui si è verificato l’evento. Ove non lo faccia e venga accertata l’omessa comunicazione oltre al reintegro contributivo subirà l’applicazione di sanzioni aggiuntive. E’ importante sottolineare che perde il diritto alla riduzione nell’anno l’iscritto che diventi titolare di farmacia, socio di società di gestione di farmacia privata, associato agli utili di farmacia ovvero collaboratore di impresa familiare anche per un solo giorno all’interno dello stesso anno solare, mentre l’iscritto che diventi titolare, socio, associato agli utili di una “parafarmacia” o inizi ad esercitare attività professionale in regime libero professionale ovvero in collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a progetto o nell’ambito di una borsa di studio perde la riduzione già acquisita esercitando l’attività professionale, in regime giuridico, per almeno 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare.
 

 

A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente o disoccupato involontario, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "Contributo di solidarietà" che è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito, pari a € 172,00.

Il primo anno di iscrizione si versano anche € 52,00 di quota d’iscrizione non dovute da chi opta per la Solidarietà.

La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà,  va redatta su apposito modulo scaricabile dal sito dell’ENPAF ( www.enpaf.it ) o da ritirare presso la Segreteria dell’Ordine e da inviare all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma).

 

E’ importante ricordare che:

  • La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede la riduzione, ovvero entro il 31 dicembre, sempre dell’anno precedente, nel caso in cui l’evento che dà diritto alla riduzione si sia verificato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre. Il termine è perentorio ed il suo superamento comporta l’attribuzione della quota intera per l’anno successivo.
  • Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell’anno o per almeno la metà più uno dei giorni del periodo di prima iscrizione o dell’anno in cui è intervenuta la cancellazione.
  • Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d’ufficio ma occorre un’apposita domanda: se non viene presentata la domanda, la quota contributiva è applicata in misura intera.
  • Molto spesso la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato con la conseguenza che se al termine del rapporto l’iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori il rischio è che l’aliquota contributiva venga portata a quota intera, anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa (ad es. la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, una proroga ulteriore a tempo determinato, lo stato di disoccupazione instauratosi con l’iscrizione al centro per l’impiego). Se vi è continuità non occorre presentare una nuova domanda di riduzione ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione.
  • Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

 

Neoiscritti

Se il farmacista è iscritto per la prima volta, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione: il termine è perentorio e il suo superamento comporta l’attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l’anno di prima iscrizione e i due successivi).

Il farmacista iscritto per la prima volta riceve i bollettini bancari per la riscossione l’anno successivo a quello della prima iscrizione, quindi la contribuzione di cui viene richiesto il versamento riguarda due anni, l’anno di prima iscrizione e il successivo, indipendentemente dalla data di prima iscrizione.

I bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell’anno, quando il farmacista neoscritto potrebbe non aver ancora richiesto la riduzione. In questo caso riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera. Se nel diritto può ancora chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l’invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.

 

 

 

2. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’iscrizione all’Ordine obbliga l’iscritto all’aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull’ECM e dal Codice Deontologico.

Tutte le informazioni relative all’argomento sono reperibili sul sito del Ministro della salute. Coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine sono esonerati da questo obbligo per l’anno di iscrizione ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l’anno successivo.

Escluso il primo anno di iscrizione, per i neoiscritti i crediti formativi da maturare l’anno successivo sono 50, con un minimo di 30 e un massimo di 70.

Coloro che si reiscrivono all’Ordine non sono invece esonerati e dovranno maturare da subito 50 crediti l’anno, sempre con un minimo di 30 e un massimo di 70 per anno.

 



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Ordine Dei Farmacisti di Udine
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Via Divisione Julia, 30
33100 Udine (UD)

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì
Mattino: 8.30-12.00
Pomeriggio: 15.00-18.30

Contatti
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PEC: ordinefarmacistiud@pec.fofi.it