ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELL'OIV PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
L' Art. 2, comma 2-bis D.L.31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".
La norma pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del D.Lgs. 165/2001, esclude espressamente quella parte della "Riforma Brunetta" (artt. 4 e 14 D.Lgs 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e OIV.
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